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Assegnazione dei beni: applicabilità nella procedura fallimentare
tratto da il fallimentarista
Assegnazione dei beni: applicabilità nella procedura fallimentare
Tribunale di Larino – Sez. Fall. – 10 novembre 2016
Sebbene nella procedura fallimentare la liquidazione dell’attivo sia regolata da una disciplina ad hoc tendente al massimo realizzo possibile, l’istituto dell’assegnazione dei beni ai creditori non è, ex se, strutturalmente incompatibile con la liquidazione fallimentare: è lo stesso legislatore che, con l’art. 104-ter, comma 8, l. fall. ha ritenuto di poter rinunciare a tale liquidazione, quando essa appaia non conveniente.
Pertanto, l’assegnazione dei beni può essere applicata anche in ambito fallimentare se sia stato positivamente verificato, caso per caso, che non si alteri la par condicio creditorum e che l’assegnazione risulti più conveniente rispetto all’alternativa della vendita.
La sorte dei decreti ingiuntivi non opposti nel concordato preventivo
La sorte dei decreti ingiuntivi non opposti nel concordato preventivo
Decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo non dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. prima della presentazione della domanda di concordato preventivo non è opponibile alla Massa creditoria, poiché la declaratoria giudiziale costituisce una formalità da espletare ai sensi degli artt. 45-169 l.fall.